Organi di indirizzo politico-amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a

Art. 14

L’ unico organo di indirizzo politico-amministrativo,  previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto.

Le sue competenze sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del D.P.R..31/5/74 n.416

I componenti del consiglio di Istituto non percepiscono compensi, non hanno diritto a rimborsi spese e per la loro elezione non è prevista la presentazione di alcun curriculum.

Le delibere assunte sono pubblicate all’albo informatico dell’istituto

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante viene individuato di volta in volta.

 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Informazioni pubblicate in ottemperanza dell’ Art. 13, c. 1, lett. a e  dell’ Art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

  1. Atto di nomina o di proclamazione
  2. Indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d’Istituto viene eletto ogni tre anni.
  3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d’Istituto e per i tre anni successivi (rimozione prevista dalla normativa alla fine del 2018).

 Provvedimenti degli organi di indirizzo politico

I provvedimenti del Consiglio d’Istituto sono visibili all’Albo d’Istituto sotto la voce “Delibere”.

Retribuzioni e CV per incarichi politici

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.